In tema di bonus prima casa under 36 il Fisco ha fornito alcuni utili chiarimenti. In particolare, ha spiegato se, in caso di decadenza, è possibile applicare la regola del prezzo-valore per la determinazione delle imposte da versare. Ecco quanto chiarito.
Nel rispondere al quesito posto da un contribuente, Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenia delle Entrate, ha spiegato che, in caso di decadenza del bonus prima casa under 36, è possibile beneficiare degli effetti della disciplina del prezzo-valore, purché se ne sia fatta richiesta nell’atto di acquisto.
Nello specifico, il Fisco ha prima ricordato che “la disciplina del prezzo-valore rappresenta una diversa modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare le imposte dovute (registro, ipotecaria e catastale) con l’acquisto di un’abitazione”. Un sistema che è ammesso “solo per gli acquisti di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e non si applica alle vendite assoggettate a Iva”.
E’ stato quindi spiegato che nei casi in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa under 36 o di decadenza dalle agevolazioni prima casa, è previsto il recupero delle imposte dovute.
In questa situazione il contribuente può comunque beneficiare degli effetti della disciplina del prezzo-valore, purché ne abbia fatto richiesta nell’atto di acquisto. E’ quindi importante che “l’acquirente manifesti espressamente nell’atto di compravendita la volontà di volere usufruire, per la determinazione della base imponibile, della citata disciplina”. Non è possibile avanzare tale richiesta con un successivo atto integrativo.
Prima casa “under 36” e regola del prezzo-valore (Fisco Oggi)